Art. 52 C.P. - Legittima difesa
1. Non è punibile chi ha commesso il fatto
per esservi costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui
contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia
proporzionata all'offesa.
2. Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e
secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del
presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi
indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di
difendere:
a) la propria o altrui incolumità;
a) la propria o altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui,
quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.
3. La disposizione
di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto
all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale,
professionale o imprenditoriale.
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